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La Normativa
Legge 2 del 13/01/2005
Legge 2 del 13/01/2005
REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della giunta e del consiglio regionale.
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Recepimento
- All'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
- Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
- Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
Art. 2.
Elezione diretta dei Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
- Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 40 dello statuto, e' eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del consiglio regionale.
- Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.
- E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
- Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 19 dello statuto, e' membro del consiglio regionale.
- E' altresi' consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini e' utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 15, tredicesimo comma, n. 3, della legge n. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al consiglio regionale.
Art. 3.
Numero dei consiglieri regionali
- Oltre al Presidente della Regione, il consiglio regionale e' composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella legge n. 43/1995.
- In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi puo' essere Rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' piu' vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.
- La lista regionale e' composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.
Art. 4.
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni
- Il terzo comma dell'Art. 2 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscnzioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi».
Art. 5.
Convocazione dei comizi per la rinnovazione del consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione
- Il secondo comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«Le elezioni del nuovo consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del consiglio regionale, previsti dall'Art. 19, comma 4, dello statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi. - Il quarto comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione».
Art. 6.
Operazioni dell'ufficio centrale regionale
- Il primo periodo del n. 3 del tredicesimo comma dell'Art. 15 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al n. 2).». - Il n. 4 del tredicesimo comma dell'Art. 15 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali, collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione».
Art. 7.
Cause di ineleggibilita'
- Oltre ai casi previsti dall'Art. 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.
- Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Art. 8.
Liste e candidature
- In deroga a quanto previsto dall'Art. 9 della legge n. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari gia' presenti in consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.
- La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. 111 - Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale onere ai sensi della presente legge.
- Il medesimo esonero, in deroga all'Art. 1, comma 11, della legge n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle liste di cui ai commi 1 e 2.
- I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresi' di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
- Il n. 4 dell'ottavo comma dell'Art. 9 della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'eletto re. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non e' ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.
Art. 9.
Spese per la campagna elettorale
- Al comma 1, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di «euro 30.987,41» e' sostituita con «euro 50.000,00» e la cifra di «euro 0,01» e' sostituita con «euro 0,03».
- Al comma 3, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di «euro 1,00» e' sostituita con «euro 1,50».
Art. 10.
Urgenza
- La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 13 gennaio 2005
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