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La regione Lazio ha approvato il nuovo statuto con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Suppl. Ord. n. 1 al BU n. 31 del 10 novembre 2004). Non è stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionale, né avanzata proposta di referendum nei termini di legge.
La scelta fatta dal legislatore laziale è quella del suffragio universale e diretto per l’elezione del Consiglio e per il Presidente della regione; le due elezioni sono contestuali e il Presidente fa parte del Consiglio. Viene aumentato il numero dei consiglieri, dai precedenti 60 a 70; la Giunta risulta composta da un numero di assessori (che possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere) non superiore a sedici unità e, di questi, non più di 11 possono appartenere allo stesso sesso.
Per quanto riguarda il sistema elettorale, la disciplina è contenuta nella legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 2 , “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di eleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” (Suppl. Ord. n. 9 al BU n. 2 del 20 gennaio 2005).
La legge in questione non introduce una riforma organica della materia; salvo qualche specificazione su temi circoscritti, utilizza la tecnica legislativa della “novellatio”, recependo le norme statali vigenti e intervenendo qua e là con modifiche e integrazioni. Viene ribadito l’incremento del numero dei consiglieri (il candidato presidente arrivato secondo, diviene di diritto membro del Consiglio) e viene mantenuto il listino (la squadra del Presidente), composto da 14 seggi, di cui un residente in ciascuna provincia e una composizione paritaria tra i sessi (art. 3, co.3 della legge elettorale: “Nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati"), a pena di inammissibilità. Il rispetto delle “quote rosa” è imposto anche a livello di stesura delle liste dei candidati, ma la sanzione per l’eventuale mancato rispetto è, non già l’inammissibilità, ma una sanzione economica (Restituzione del rimborso elettorale alla Giunta regionale, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. L’ammontare della somma è stabilito con decreto presidenziale). E’ rimessa al Presidente della regione la determinazione del numero dei seggi e l’assegnazione di essi alle circoscrizioni, nonché l’indizione delle elezioni. Dei 70 consiglieri (71 con il Presidente, art. 3 della LR 2/2005), 56 vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali. Nel caso in cui il gruppo/i di liste provinciali, collegati alla lista regionale vincente, abbiano raggiunto almeno il 50% dei seggi assegnati al Consiglio, 44 vengono proclamati eletti i primi candidati del listino fino alla concorrenza del 10% dei seggi del Consiglio (cioè 7 consiglieri, la metà del listino); i restanti seggi sono ripartiti tra gli altri gruppi di liste. Nel caso, invece, non venga raggiunta, dalle liste provinciali collegate alla lista regionale vincente, la percentuale del 50%dei seggi del Consiglio, viene assegnata tutta la quota di seggi del listino.
All’articolo 7 viene introdotta l’ineleggibilità, alla carica di Presidente della regione e a consigliere regionale, per i Presidenti delle province e per i sindaci dei comuni capoluogo. Soltanto per le elezioni regionali del 20054, la legge elettorale prevede un favor nelle formalità documentali per le candidature: ...”le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio...all’entrata in vigore della legge....sono esonerati dalla sottoscrizione degli elettori”; lo stesso vale per i partiti già rappresentati a livello europeo,con proprio contrassegno, che abbiano ottenuto almeno due seggi, di cui uno nella Circoscrizione Italia Centrale.
Per ciascun candidato viene, infine, incrementato il limite di spesa per la campagna elettorale da 31.000 a 50.000 euro.
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