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Commissione Elettorale
Commissione Comunale
Funzionamento C.E.C.
La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.
Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia:
- [li]tre membri, se è costituita da 4 componenti,
- cinque membri, se è costituita da 9 componenti.
In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a:
- tre, se è costituita da 4 componenti,
- quattro, se è costituita da 9 componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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