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Commissione Elettorale
Commissione Comunale
Elezione e composizione
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000).
La commissione è composta dal Sindaco e da:
- tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,
- otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.
Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti.
Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori:
- a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri,
- a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale.
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