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    Mercoledì 23 Maggio 2012
       
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    Composizione e nomina

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    La Commissione e si compone:

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  • del Prefetto o suo delegato, che la presiede,
  • di quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
  • Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali, in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000.

    Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.

    I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di sezione, in caso di capoluogo di provincia.

    I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che:

    • non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi,
    • siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado,
    • non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio,
    • non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio.

    Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ogni commissione o sottocommissione operanti nei circondari giudiziari della provincia, ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti membri effettivi coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

    La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello.

    Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco.

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